FAQ sull'Avviso pubblico
11/03/2026
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L’art. 7, comma 1, lett. a), dell’Avviso prevede che possano presentare domanda di finanziamento i Comuni con più di 5.000 abitanti “dotati di area PIP (Piano per insediamenti produttivi), ai sensi della normativa vigente.
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Può partecipare all'Avviso a condizione che tale ente sia costituito ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, come previsto dall'art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per lo svolgimento delle funzioni previste dal successivo comma 5.
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No. Come previsto dall'art. 7 dell'Avviso, possono presentare domanda di partecipazione i Comuni con più di 5.000 abitanti dotati di area PIP (Piano per insediamenti produttivi), ai sensi della
normativa vigente. -
La piattaforma consente l'inoltro materiale della candidatura sia da parte del legale rappresentante dell’ente sia da parte di un soggetto formalmente delegato. In tale ultimo caso, è necessario allegare l’atto di delega sottoscritto dal legale rappresentante e il documento di identità del delegato.
Per completezza si ricorda che l’art. 11 comma 2 dell’Avviso stabilisce che la domanda di partecipazione (Allegato A) deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ente richiedente. -
L’art. 7, comma 1, lett. a), dell’Avviso, stabilisce che i Comuni destinatari dell'Avviso devono essere dotati di area PIP ai sensi della normativa vigente. Il Piano per Insediamenti Produttivi, al momento di presentazione della domanda, deve essere, pertanto, approvato ed efficace ai sensi delle norme di legge.
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L'art. 10, comma 1, lett. a) dell'Avviso, elenca, a titolo esemplificativo, le spese, afferenti alla categoria "investimenti infrastrutturali", ammesse al finanziamento. Tra queste possono rientrare anche le spese relative alle indennità di esproprio, a condizione che siano strettamente connesse alla realizzazione dell'opera, documentate e sussista la dichiarazione di pubblica utilità.
Si rappresenta che sono considerate ammissibili le sole spese di indennità di esproprio e che le stesse dovranno essere inserite nel quadro economico dell'intervento. In relazione a tali spese, l'ente dovrà, inoltre, produrre e presentare tramite piattaforma tutta la documentazione attestante tale attività.
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Nel rispetto della ripartizione regionale stabilita dall'art. 4, comma 2, dell'Avviso, il contributo richiesto non è soggetto a un limite minimo e/o massimo.
Aggiornamento del 27/03/2026
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Si, a condizione che ciascun comune interessato abbia tutti i requisiti previsti dall’art.7, comma 1, lett. a) dell’Avviso: popolazione superiore a 5.000 abitanti e area PIP ai sensi della normativa vigente.
Inoltre, l’intervento infrastrutturale deve avere natura intercomunale ed essere funzionale allo sviluppo delle aree PIP dei comuni interessati, in quanto territorialmente contigue.
I comuni interessati dovranno stipulare una convenzione ex art. 30 TUEL e individuare un comune capofila. Tale comune dovrà presentare la candidatura trasmettendo, attraverso la piattaforma, la domanda di partecipazione, selezionando l’opzione “Comune” nella sezione “Tipologia ente pubblico”.
Il comune capofila dovrà allegare, nella sezione “Ulteriore documentazione” - sottosezione 5.1, le delibere di Giunta di tutti i singoli comuni, aventi le seguenti specificazioni:
1. per il comune capofila, l’espressa menzione della volontà di partecipare all’Avviso;
2. per gli altri comuni, la volontà di sostenere la partecipazione del comune capofila;
3. la contiguità territoriale delle aree PIP.
Inoltre, dovrà essere allegata copia della convenzione ex art. 30 del TUEL tra i comuni, di durata adeguata al progetto che viene presentato, stipulata previa autorizzazione e approvazione da parte degli organi competenti degli Enti interessati.
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No, in quanto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, dell’Avviso, sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all’incremento della loro qualità, nei territori dove sono ubicate le aree industriali, produttive e artigianali, non sussistendo un vincolo assoluto di localizzazione dei progetti all'interno dell'area PIP.
Resta fermo che i soggetti proponenti debbono rispettare tutti i requisiti previsti dall’art.7, comma 1, lett. a) dell’Avviso, ovvero avere una popolazione superiore a 5.000 abitanti ed essere dotati di area PIP ai sensi della normativa vigente.
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Per stabilire la soglia dei 5.000 abitanti, necessaria per il rispetto del requisito previsto dall’art.7, comma 1, lett. a), dell’Avviso, si fa riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 2024, come risultante dall’ultimo censimento ISTAT.
Aggiornamento del 02/04/2026
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Si, le spese per i servizi di progettazione, di cui all'art. 10, comma 2, dell'Avviso, saranno riconosciute ed erogate esclusivamente nel caso in cui la domanda cui si riferiscono figuri tra quelle ammesse al finanziamento sulla base delle graduatorie di merito.
Per completezza si rappresenta che l'art. 10, comma 2 è finalizzato ad agevolare gli enti nella predisposizione di elaborati tecnici adeguati al livello progettuale e conformi alle previsioni dell'art. 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023, purché le spese che attengono a tali servizi siano sostenute dopo la pubblicazione dell'Avviso e comprovate da regolare documentazione amministrativa e contabile. Ne consegue che il ricorso a tali servizi costituisce una facoltà degli enti e non già un obbligo.
Infine, si ricorda che l'art. 24, comma 1, dell'Avviso prevede che la trasmissione della proposta progettuale non comporta, in alcun modo, l’insorgere di obblighi verso i soggetti proponenti a carico della Struttura di missione ZES, la quale non sarà tenuta a dare seguito alla realizzazione degli interventi proposti, né a corrispondere, in alcun caso, indennizzi, rimborsi o ristori di alcun genere.
Aggiornamento del 16/04/2026
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Nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 dell’Avviso, un ente può presentare più domande di partecipazione all'Avviso, purché ciascuna di esse si riferisca a interventi distinti e autonomi sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo economico/finanziario.
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In base a quanto previsto dall’Avviso pubblico, sono ammissibili a finanziamento gli interventi localizzati nei territori dove sono ubicate le aree industriali, produttive e artigianali, finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture e allo sviluppo dei servizi pubblici, senza che sia previsto un vincolo di riferibilità dell’intervento ad una singola area produttiva formalmente perimetrata, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 dell’Avviso.
Pertanto, è ammissibile la candidatura di un intervento unitario, sotto il profilo progettuale e funzionale, che interessi più aree produttive distinte, purché territorialmente prossime e integrate, a condizione che l’intervento infrastrutturale sia chiaramente funzionale e a servizio di tutte le aree produttive interessate e che il progetto sia presentato in modo unitario, con un unico CUP, un unico livello di progettazione e un quadro economico coerente.
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No, in quanto i soggetti destinatari devono avere le caratteristiche individuate alle lettere a) e b) dell'art. 7, comma 1, dell'Avviso (Comuni con più di 5.000 abitanti dotati di area P.I.P. ai sensi della normativa vigente ovvero Consorzi per le aree di sviluppo industriale, di cui all’art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317).
Aggiornamento del 27/04/2026
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Ai fini della compilazione dell'Allegato D (Format Relazione tecnico estimativa spese asseverate), occorre inserire tutte le informazioni richieste per ciascuna categoria di spesa aggiungendo, ove necessario, ulteriori voci di spesa nel quadro economico riepilogativo di interesse.
Resta comunque ferma la facoltà dell’Ente proponente di allegare il computo metrico estimativo quale documentazione tecnica a supporto della candidatura nella sezione "Ulteriore documentazione" - sottosezione 5.6.
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No, in quanto i soggetti destinatari devono avere le caratteristiche individuate alle lettere a) e b) dell'art. 7, comma 1, dell'Avviso (Comuni con più di 5.000 abitanti dotati di area P.I.P. ai sensi della normativa vigente ovvero Consorzi per le aree di sviluppo industriale, di cui all’art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317).
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Nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 dell’Avviso, l'Ente ha la possibilità di presentare uno o più progetti, da intendersi come distinti ed autonomi, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico-finanziario. Nel caso di più progetti, l’ente è tenuto a presentare tante domande di partecipazione quanti sono i progetti che intende candidare, a prescindere dagli agglomerati industriali eventualmente interessati da ciascun progetto. Ciascuna di tali domande deve essere completa di allegati e di tutta la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 11, comma 3.
Aggiornamento del 29/04/2026
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No. Come previsto dall'art. 7 dell'Avviso, la domanda per il finanziamento può essere presentata unicamente dagli enti titolari degli interventi proposti (Comuni con più di 5.000 abitanti dotati di area PIP ovvero Consorzi per le aree di sviluppo industriale, di cui all’art. 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317) non essendo ammessa alcuna forma di delega tanto alla presentazione della candidatura quanto all'attuazione del relativo progetto.
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No. Ai sensi dell’art.11, comma 3, lett. j), dell’Avviso, la domanda di partecipazione deve indicare, a pena di inammissibilità, il Codice Unico di Progetto (CUP) associato al progetto oggetto di candidatura. Il CUP deve essere regolarmente acquisito, definitivo e riferito in modo univoco al progetto, al fine di garantirne la tracciabilità e l’identificazione.
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L’articolo 11, comma 3, lett. h), dell’Avviso, prevede che la domanda di partecipazione, pena l’inammissibilità della stessa, dovrà essere corredata dalla “documentazione tecnica a supporto della valutazione di ammissibilità, congruità e pertinenza delle spese ammissibili incluse nel progetto” e per tale documentazione si intendono tutti i documenti afferenti al progetto che ne definiscono i vari aspetti e che diano evidenza della sua reale fattibilità sia tecnica che economica-finanziaria.
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Si, è ammissibile che sia la manifestazione di volontà di partecipare all'Avviso di cui all’art.11, comma 3, lett. a) sia l'approvazione del progetto per il quale si chiede il finanziamento di cui all’art. 11, comma 3, lett. f) siano contenuti all'interno di un unico atto adottato dall'ente richiedente. Resta comunque fermo l’obbligo di allegare l’atto in questione in piattaforma in entrambi i campi a ciò dedicati.
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Si, è ammissibile che tanto l'approvazione del piano finanziario pluriennale quanto del cronoprogramma di spesa di cui all'art. 11, comma 3, lett. g) possa essere contenuta all'interno del provvedimento amministrativo dell'ente di approvazione del progetto di cui all'art.11, comma 3, lett.f). Resta comunque fermo l’obbligo di allegare l’atto in questione in piattaforma in entrambi i campi a ciò dedicati.